La situazione di emergenza internazionale1 dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità2 e dal governo Italiano il 31 gennaio 20203 ha determinato l’adozione a pioggia di una serie di provvedimenti d’urgenza per far fronte alla conclamata epidemia.
Tra i provvedimenti d’urgenza il c.d. decreto «Cura Italia», del 17 marzo 2020 n. 184, all’art. 84 si è occupato di disegnare il processo amministrativo ai «tempi della pandemia».
Il mosaico normativo innestato dalla disciplina dell’emergenza è apparso alquanto farraginoso6 anche in ragione della scelta, in un limitatissimo arco temporale di tempo, di ben tre regimi differenziati. L’introduzione di deroghe al sistema processuale vigente, nuovi termini dimezzati a difesa, facoltà di presentare atipiche «brevi note»7 e tutte le ulteriori opzioni hanno immediatamente suscitato diverse perplessità.
Tra le disposizioni introdotte nell’attuale regime emergenziale, vi è quella di cui al 5° comma dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 che ha inizialmente previsto la soppressione della «discussione orale» per tutte le controversie dal «15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020». Tale previsione è stata da ultimo mitigata con la modifica introdotta dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, a mente della quale «a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale»8.
In conseguenza di ciò è stato previsto che (i) dal 15 aprile e fino al 29 maggio tutte le controversie fissate per la trattazione, salva l’ipotesi residuale di rimessione in termini, passano in decisione senza discussione orale; (ii) dal 30 maggio al 31 luglio 2020 la discussione da remoto può essere disposta d’ufficio dal presidente del collegio o sempre da quest’ultimo in accoglimento della richiesta di parte, che diventa vincolante se presentata congiuntamente da tutte le parti (art. 84, comma 59).