Sulla scia dell’emergenza economica, nel corso del 2010, è stato adot- tato il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, giustificato per la “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposi- zioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica”. L’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 detta varie misure per il contenimento della spesa correlata al pubblico impiego.
In particolare detta disposizione introduce:
a) il blocco degli stipendi individuali: per gli anni 2011-20131;
b) il blocco della contrattazione: le procedure di contrattazione collettiva sono sospese per il triennio 2010-20122
c) il blocco delle progressioni economiche individuali: le progressioni di carriera conseguite nel triennio 2011-2013 valgono, “per i predetti anni”, a fini solo giuridici e non economici, sia per il personale contrattualizzato (per il quale la stessa regola vale per i cambiamenti di area: comma 21, quarto periodo), sia per quello non contrattualizzato (comma 21, terzo periodo). Poiché la limitazione della rilevanza ai soli fini giuridici è disposta soltanto, ed espressamente, per i tre anni menzionati, si deve intendere che dal 2014 le progressioni maturate tra il 2011 e il 2013 riacquistino rilevanza anche ai fini economici.